Descrizione
La Polizia di Stato ha aggiornato al 21 febbraio 2024 la pagina dedicata al rilascio del passaporto nel nostro Paese.
Si evidenzia, in primis, che il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, è necessario richiedere l’emissione di un nuovo documento.
Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Alla pagina 2 del libretto è presente la firma digitalizzata del titolare. La firma è esclusa per le sotto elencate categorie:
Minori di anni 12;
Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà);
Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma;
in tali casi al posto della firma comparirà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Anche i minori per viaggiare devono essere provvisti di passaporto individuale e non è più possibile richiedere l’iscrizione del figlio minore sul passaporto di un genitore.
Nella pagina dedicata vengono poi fornite informazioni dettagliate su:
come e dove presentare la domanda;
richiesta di passaporto all’estero;
documentazione da presentare;
consegna del documento;
servizio passaporto a domicilio;
altri documenti validi per l’espatrio.
Richiesta di passaporto in presenza di figli minori (novità legislativa)
L’art. 20 del DL 69/2023 ha introdotto una importante modifica alla legge 1185/1967 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori di figli minori.
A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria.
Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.
La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori.
Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.